Pubblicato il Decreto scuola: ecco il testo e PDF da scaricare

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (testo in calce) recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avviodell'anno scolastico e sullo svolg...

09 aprile 2020 16:42
Pubblicato il Decreto scuola: ecco il testo e PDF da scaricare -
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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (testo in calce)
recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", con il
quale sono introdotte misure riguardanti la chiusura del corrente a.s. e
l’avvio dell’a.s. 2020/2021, tenendo conto dell’emergenza pandemica e
dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività
didattica, svolta “in presenza”, oltre la data del 18 maggio 2020.

Con riferimento alle criticità emerse nella prosecuzione delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, il d.l. prevede misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, rispetto alle quali l’attività di tirocinio rappresenta presupposto di ammissione.

Istruzione

Per
assicurare l’ordinata conclusione dell’a.s. corrente, con una o più
ordinanze del Ministro dell’istruzione, saranno scandite specifiche
misure dirette ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di
Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la
possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti
dell’a.s. 2019/20, nel corso di quello successivo, a decorrere dal 1°
settembre 2020. Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime
ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il
personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse
misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle
attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.

Per l’effetto, ove sia possibile il rientro a scuola entro il 18 maggio:

  • per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno
    adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti
    dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità
    di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni;
  • per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
    istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in
    maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio
    direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione
    scolastica con presidente esterno alla stessa;
  • si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto
    previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a
    carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della
    specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità
    dettati a livello nazionale.

Nella più grave ipotesi
ove le lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio, o che gli
esami non possano svolgersi in presenza:

  • le ordinanze ministeriali
    potranno disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli
    alunni e per gli scrutini finali,
  • per l’esame di Stato
    conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire
    l’intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di
    classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico
    elaborato redatto dallo studente candidato all’esame (la definizione di
    contenuti e modalità di esecuzione dell’elaborato saranno definite
    nell’ordinanza);
  • per l’esame di Stato del
    secondo ciclo di istruzione, potrà essere previsto un solo colloquio,
    sostitutivo di tutte le prove di esame: detta eventualità richiederà la
    rimodulazione del colloquio e dei punteggi di esame previsti.

Per quanto riguarda
l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/21, sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte a:

  • definire la data di inizio delle lezioni per l’a.s.
    2020/21, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche
    tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;
  • adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di
    immissione in ruolo, da definire entro il 15 settembre 2020, nonché gli
    aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni,
    assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo
    determinato;
  • l’eventuale conferma, per l’a.s. 2020/21, dei libri di testo adottati per il corrente a.s., in deroga alle norme vigenti.

Si
prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività
didattiche in presenza a seguito dell’emergenza, il personale docente
assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in
relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed
educativo, solo per l’a.s. 2019/20, le attività di verifica da parte dei
dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di
prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite
da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato
di valutazione.

Il testo conferma, per tutto l’intero a.s. corrente, la sospensione:

  • dei viaggi d'istruzione,
  • delle iniziative di scambio o gemellaggio,
  • delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate.

Procedure concorsuali ed esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

Similmente
a quanto previsto per le procedure concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego, vengono sospese per 60 giorni pure quelle previste
dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla
vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per
l’accesso alle stesse professioni, comprese le misure compensative per
il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero,
ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia
effettuata soltanto su basi curriculari o in modalità telematica. Rimane
ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già
completata la valutazione dei candidati.

Svolgimento
degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e
dei tirocini professionalizzanti e curriculari

Ove
sia necessario, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con
uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono
essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le
disposizioni per assicurare:

  • il riconoscimento delle qualifiche professionali,
  • l’organizzazione,
  • le modalità della prima e
    della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di
    abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate,

delle professioni di:

  • odontoiatra,
  • farmacista,
  • veterinario,
  • tecnologo alimentare,
  • dottore commercialista ed esperto contabile,
  • delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

I decreti possono
individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalità a distanza, per le attività:

  • pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni,
  • previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio,
  • successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.

Praticanti avvocati: salta il numero minimo di udienze per il semestre in corso, per i neolaureati 16 mesi di pratica

Il d.l. 22/2020 contiene, peraltro, misure che incidono sulla pratica forense.

L’articolo 5 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari), al comma III, garantisce infatti, ai praticanti che non possono partecipare alle udienze, in quanto rinviate o sospese, di considerare come svolto il semestre di tirocinio professionale qualora ricadente nel periodo di sospensione, ed anche ove non sia raggiunto il numero minimo di udienze (richiesto dall’art. 8, c. IV, DM n. 70/2016 sul tirocinio, il quale subordina il rilascio del certificato di compiuto tirocinio all’accertamento che il praticante “abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio”).

Inoltre, si consente a chi ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione prorogata (dall’art. 101 c. I, del d.l. n. 18 del 2020) al 15 giugno, di completare il tirocinio in tempo utile per iscriversi all’esame di stato previsto per la fine del 2021. A detto fine, viene per l’effetto ridotta, da 18 a 16 mesi, la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della L. n. 247 del 2012 (per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui al primo periodo del c. I dell’art. 101, il cui termine è prorogato al 15 giugno).

Infine, si interviene sulle attività formative nell’ambito dei tirocini (di cui all’art. 73 del d.l. n. 69 del 2013) presso gli uffici giudiziari: essendo sospese anche le attività formative, nell’ambito di tali tirocini si prevede, tramite l’adozione di un DM, il proseguimento dell’attività formativa in modalità telematiche.

SCARICA DECRETO SCUOLA 08/04/2020 IN VIGORE DAL 09 APRILE 2020

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