Lavori all’aperto nelle ore più calde: in Friuli scatta il divieto nei giorni da bollino rosso

Dal 16 giugno al 15 settembre stop tra le 12.30 e le 16 per agricoltura, cantieri, strade e cave nelle aree dove Worklimate segnala rischio elevato.

16 giugno 2026 01:07
Lavori all’aperto nelle ore più calde: in Friuli scatta il divieto nei giorni da bollino rosso -
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Con l’arrivo della fase più pesante dell’estate, in Friuli Venezia Giulia cambia l’organizzazione del lavoro per chi opera sotto il sole. La Regione ha deciso di fermare le attività all’aperto nella fascia centrale della giornata quando le condizioni meteo rendono il caldo particolarmente pericoloso.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 16 giugno 2026 e resterà valido fino al 15 settembre 2026. A firmarlo è stato il presidente Massimiliano Fedriga, d’intesa con l’assessore alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi, con l’obiettivo di limitare i rischi per i lavoratori più esposti a stress termico e colpi di calore.

Le fasce orarie interessate

Il divieto riguarda la finestra tra le 12.30 e le 16.00, cioè le ore in cui la permanenza prolungata all’aperto può diventare più critica. Non si tratta però di uno stop generalizzato valido ogni giorno su tutto il territorio regionale.

La sospensione scatterà soltanto nei giorni e nelle zone in cui la piattaforma Worklimate segnalerà un livello di rischio alto. Il riferimento indicato dall’ordinanza è quello relativo ai lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa alle ore 12.

I comparti coinvolti in Friuli Venezia Giulia

La misura interessa alcuni dei settori che, soprattutto in estate, lavorano più spesso in spazi aperti: agricoltura, florovivaismo, edilizia, cantieri stradali e cave. Per imprese e datori di lavoro il bollettino Worklimate diventa quindi lo strumento operativo da monitorare per capire quando riorganizzare turni e attività.

La scelta della Regione si inserisce in un quadro di prevenzione sanitaria legato alle alte temperature, un tema diventato sempre più rilevante anche in Friuli negli ultimi anni. L’attenzione non è solo per chi lavora nei campi o nei cantieri, ma più in generale per tutte le situazioni in cui l’esposizione al calore può avere conseguenze immediate sulla salute.

Eccezioni previste dall’ordinanza

Non tutte le attività rientrano nel blocco. Restano fuori gli interventi svolti da pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e relativi appaltatori quando si tratta di operazioni di pubblica utilità, protezione civile o tutela della pubblica incolumità.

Anche in questi casi, però, l’ordinanza chiede di adottare misure organizzative e operative adeguate per ridurre il pericolo collegato alle temperature elevate. La linea resta quindi quella della massima cautela, anche quando il lavoro non può essere interrotto.

Possibili cambi di orario nei cantieri

Per permettere una diversa distribuzione delle lavorazioni, nei giorni classificati a rischio elevato sarà consentito anticipare o posticipare di un’ora gli orari dei cantieri edili e delle attività affini svolte esclusivamente all’aperto e con esposizione prolungata al sole.

Questa possibilità vale come deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee. L’eccezione, però, non si applica nei Comuni a forte vocazione turistica marittima, mentre resta ferma la facoltà dei singoli Comuni di intervenire con proprie ordinanze e disciplinare la materia in modo diverso.

Indicazioni e sanzioni

Nel testo viene inoltre richiamato il rispetto delle linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, già recepite a livello regionale. Le raccomandazioni riguardano non solo il lavoro all’esterno, ma anche le attività svolte in ambienti chiusi non climatizzati e influenzati dalle condizioni esterne.

Riccardi ha collegato la decisione alle azioni regionali di prevenzione nei luoghi di lavoro, sottolineando come le ondate di calore richiedano ormai risposte strutturate. Per chi non osserverà le disposizioni dell’ordinanza sono previste le sanzioni richiamate dall’articolo 650 del Codice penale, salvo casi più gravi.

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