Ecco il nuovo Decreto con le misure restrittive, D.L. 25 marzo 2020 - PDF

Il decreto approvato ieri dal Cdm sulle misure restrittive per l'emergenza Coronavirus è stato pubblicato. Il decreto entra quindi in vigore a partire dalle 00:01 del 26 marzo. Misure urgenti...

26 marzo 2020 00:06
Ecco il nuovo Decreto con le misure restrittive, D.L. 25 marzo 2020 - PDF -
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Il decreto approvato ieri dal Cdm sulle misure restrittive per l'emergenza Coronavirus è stato pubblicato.

Il decreto entra quindi in vigore a partire dalle 00:01 del 26 marzo.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020).

Pubblicato il nuovo DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazionidella liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' hadichiarato la pandemia da COVID-19; Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, delcarattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incrementodei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale dellasanita'; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuovedisposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimentoalla diffusione del predetto virus; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 24 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e delMinistro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia edell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalladiffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorionazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essereadottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu'misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili emodificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dellostato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministridel 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazionein aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologicodel predetto virus. 2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essereadottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' alrischio effettivamente presente su specifiche parti del territorionazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguentimisure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendolimitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propriaresidenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individualilimitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative,da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altrespecifiche ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco,ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso interritori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto alterritorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale aisoggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati dimalattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al difuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione odimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche'risultate positive al virus; f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti inluoghi pubblici o aperti al pubblico; g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative diqualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione inluogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,sportivo, ricreativo e religioso; h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazionedell'ingresso nei luoghi destinati al culto; i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo,discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centriculturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghidi aggregazione; l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o eventosociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salvala possibilita' di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive diogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresala possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre,centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impiantisportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' disvolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessiluoghi; n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilita' di disporre o di affidare alle competentiautorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, lasospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e dimerci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acqueinterne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cuiall'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delleattivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' ele istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dicorsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie euniversita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e localie da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formativeo prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento diattivita' in modalita' a distanza; q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative discambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattichecomunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche diogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblicoo chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura dicui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero ogratuito a tali istituti e luoghi; s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli ufficidelle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita'indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamentemediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali eselettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori dilavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi incui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basicurriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozionedegli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dallalegge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia'ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' disvolgimento dei procedimenti per il conferimento di specificiincarichi; u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali divendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurarela reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di primanecessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramentidi persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre lecondizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezzainterpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre ilrischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazioneal pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto dialimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa oprofessionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubblichefunzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusionedei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli disicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare ladistanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata aprevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura dicontenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezioneindividuale; aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezionedi quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generiagricoli, alimentari e di prima necessita'; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori deipazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze eaccettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutturedi ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali peranziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari edistituti penitenziari per minorenni; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale neiconfronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone arischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondialedella sanita' o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispettoal rischio epidemiologico; ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in derogaalla disciplina vigente; gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previaassunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee aevitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre lecondizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezzainterpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre ilrischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddovenon sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsionedi protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumentidi protezione individuale; hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alleattivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso percaso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate. 3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essereimposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione inconseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo,ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita'e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopoavere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate. Art. 2 Attuazione delle misure di contenimento 1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu'decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministrodella difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altriministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioniinteressate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione oalcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenzadelle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardinol'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente commapossono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delleregioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente unaregione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente dellaConferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cuiriguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro dellasalute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, ilMinistro dell'economia e delle finanze e gli altri ministricompetenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e levalutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cuial presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitatotecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimentodella Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitatafino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza persituazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possonoessere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sullabase dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei terminioriginariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti delPresidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020,9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigentialla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure,ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limitedi ulteriori dieci giorni. 4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i terminiper il controllo preventivo della Corte dei conti, di cuiall'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sonodimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione delpresente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllopreventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sonopubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ecomunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loropubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministroda lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sullemisure adottate ai sensi del presente decreto. Art. 3 Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e conefficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischiosanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso,possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle dicui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delleattivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita'produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economianazionale. 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanzecontingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza incontrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggettocui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicanoaltresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza dipoteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. Art. 4 Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto dellemisure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate eapplicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 enon si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo650 del codice penale o da ogni altra disposizione di leggeattributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3,comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avvienemediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino aun terzo. 2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativaaccessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30giorni. 3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamentoin misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cuiall'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni perle violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalleautorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applical'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2,ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione dellaviolazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusuraprovvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata nonsuperiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e'scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamenteirrogata, in sede di sua esecuzione. 5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione lasanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e'applicata nella misura massima. 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 delcodice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misuradi cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensidell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testounico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arrestofino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sonosostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e conl'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzionipenali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazionicommesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presentedecreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicatenella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quantocompatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decretolegislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministrodell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delleForze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti icompetenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armateimpiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, perassicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agliarticoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblicasicurezza. Art. 5 Disposizioni finali 1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degliarticoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni astatuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzanocompatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme diattuazione. 3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioniinteressate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzodelle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 25 marzo 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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